mensile di politica, cultura e informazione

LA CONSULTA DICE NO


autore: 
V.R.

In materia di ricchezza e di povertà, l’informazione italiana non è prodiga di verità. Ed in considerazione che non esiste la stampa indipendente, e che ogni quotidiano ha un orientamento politico, va da sé che l’informazione viene deformata a seconda di chi dirige la baracca Italia.

Da qualche anno ci si è accorti che le famiglie italiane sono sempre più povere.
Mangiano pane e cicoria.
O cicoria e pane. Ma attenzione. Non tutte. Sono più povere quelle a reddito fisso. Per queste l’euro è stato un vero e proprio disastro. Checché ne dicano i politici. Questi, per giustificare l’entrata nell’euro dicono: se non ci fosse stato l’euro chissà l’Italia dove sarebbe andata a parare. La lira avrebbe subito una importante svalutazione. Ebbene cari lettori.L’euro ha anticipato questa svalutazione.

Non è forse vero che l’euro è stato introdotto svalutando la lira del 50%.
Con l’euro si è verificato il contrario di quanto avviene nei supermercati della grande distribuzione:

PRENDI DUE PAGHI UNO.
Con l’euro PRENDI UNO PAGHI DUE.

Oggi gli stessi leader che hanno introdotto l’euro si affannano a promettere ciò che non possono mantenere:“le pensioni saranno adeguate al costo della vita”.
Balle. “Daremo ai pensionati un aumento di
quattrocento euro”. Non si sa se mensili o annuali.
Perché dico e scrivo “balle”.
E’ semplice. E’ sufficiente leggere la sentenza
della Corte Costituzionale n 74 in data 12 marzo 2008. Fresca di giornata.
Come la mozzarella di bufala alla diossina.

Questa sentenza è una vera e proprio polpetta avvelenata.

Se si vogliono aiutare le famiglie destinatarie di pensioni ed in modo particolare le vedove, non si deve esercitare sulla Consulta una sorta di pressione politica affinché la stessa Corte respinga i ricorsi per equilibrio di bilancio.
Ancorché tale motivazione non costituisca richiamo nella nostra Carta Costituzionale.

Nella sentenza si legge:“E’ altresì intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la proposta questione venga dichiarata inammissibile o, comunque, non fondata.”

Quello è lo stesso Presidente del Consiglio che promette l’aumento delle pensioni.
Andiamo per ordine e riepiloghiamo i fatti che a suo tempo furono oggetto di un articolo “Prodi impicca le vedove”.
Oggi si potrebbe continuare e “La consulta celebra i funerali”.

Il caso prende le mosse dall’ordinanza dell’11 gennaio 2007 del Giudice unico delle pensioni della Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei conti che ebbe a sollevare, in riferimento all’art.3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, il famigerato comma 74, della citata legge 296/2006, meglio conosciuta come finanziaria 2007.

Come ebbe a precisare il magistrato contabile, l’ipotesi di costituzionalità traeva origine nel giudizio pensionistico a seguito di un ricorso promosso dalla vedova di un ex dipendente della Polizia di Stato, in quiescenza dal 1° gennaio 1985 e deceduto il 26 aprile 1998, al fine di ottenere la riliquidazione della pensione di reversibilità ai sensi dell’art. 15, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza
pubblica) e, dunque, con corresponsione dell’indennità integrativa speciale (I.I.S.) nella misura intera in applicazione dell’art.2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), giacché avente causa in un trattamento diretto liquidato in data anteriore al 1° gennaio 1995, e non già nella misura del 60 per cento del trattamento goduto dal dante causa, come aveva invece provveduto a liquidare l’I.N.P.D.A.P.

Ciò premesso, il magistrato contabile, nel dichiamare numerose pronunce del giudice delle pensioni, ebbe a sostenere che sarebbe “giurisprudenza ormai pacifica, in ipotesi, come nel caso di specie, di decesso di titolare di pensione diretta liquidata entro il 31 dicembre 1994, che l’eventuale trattamento di reversibilità debba essere liquidato secondo le norme di cui all’art. 15, comma 5, legge 23 dicembre 1994, n.724, indipendentemente
dalla data della morte del dante causa, atteso che l’art. 1, comma 41, legge 8 agosto 1995, n. 335, non ha abrogato il richiamato comma 5 dell’art. 15 della legge n. 724 del 1994”.

La difesa erariale, invece di tener conto dell’impoverimento delle famiglie ed in particolar modo delle vedove, ha sostenuto che non sarebbe invocabile, nella specie, la giurisprudenza della Corte dei Conti sull’art. 15, comma 5, della legge n. 724 del 1994, in quanto la disposizione è stata abrogata dall’art.1, comma 776, della legge n. 296 del 2006, che il rimettente non ha denunciato.

Quest’ultimo assunto, a parere di chi scrive, è di una gravità senza precedenti: infatti, il dante causa è deceduto prima dell’entrata in vigore della citata legge, non solo, ma fa carta straccia della giurisprudenza del giudice delle pensioni creando incertezza nella giustizia amministrativa in quanto anche le decisioni della Corte dei Conti, ancorché emanate a Sezioni Riunite possono essere revocate.
Come a dire: la Corte dei Conti è una istituzione inaffidabile.
Per cui tutte le sentenze passate in giudicato non hanno valore. Il ricorrente, a suo tempo vittorioso per decisione della Corte dei Conti, oggi diventa perdente per successiva decisione della Corte Costituzionale.

La Corte va oltre e precisa altresì: “Inoltre, quanto alla decorrenza della evidenziata estensione di disciplina, a fronte del ricordato atteggiamento della giurisprudenza contabile,
sicuramente maggioritaria, ma non univoca, essendo presenti anche orientamenti diversi, il legislatore ha ritenuto di intervenire con la norma censurata, la quale, interpretando l’art. 1, comma 41, della legge n.335 del 1995, ha scelto, in definitiva, uno dei possibili
significati della norma interpretata”.

La Corte, pur riconoscendo che la giurisprudenza “sicuramente maggioritaria” è favorevole alla reversibilità della I.I.S. nella
misura intera, sceglie invece quella peggiore con decorrenza retroattiva.
A conclusione di questo trattamento vessatorio ci si domanda il perché l’Integrativa Speciale non fu cumulata anche nel trattamento pensionistico con l’entrata in vigore della legge 335/1995?

La risposta è semplice.
Mentre la legge 335/1995 detta anche legge Dini, tendeva a salvare i diritti acquisiti, il legislatore con una interpretazione che ha “oltrepassato i limiti della ragionevolezza” ha introdotto una disciplina innovativa a salvaguardia delle gestioni previdenziali.
Mentre per la Magistratura (sent. n. 26 del 1980 e n. 173 del 1986 “definite la clausola d'oro”) e per la “Casta” i soldi ci sono ed i privilegi pure, per i pensionati non c'è trippa per gatti.