La notizia era nell’aria. Era stata anticipata imprudentemente da una TV privata che non l’ha rinnovata nelle successive edizioni. Insomma era una notizia che bisognava tenere sotto controllo per non turbare l’approvazione con tre voti di fiducia della “Finanziaria”. Le prime indiscrezioni parlavano anche di risarcimento multimilionario. Poi diverse lettere pubblicate in alcuni quotidiani, sulle note rubriche dei lettori, hanno evidentemente influito sulla censura da politburo.
Che la destituzione e non la sostituzione fosse illegittima era a tutti nota. Tanto che la Corte dei Conti, sottovoce e con estrema discrezione, rilevò che il decreto di revoca non doveva e non poteva essere firmato dal Presidente del consiglio ma dal Presidente della repubblica anche se questi aveva manifestato la volontà di non essere chiamato in causa.
Preliminarmente dobbiamo necessariamente proporre una netta distinzione che si fa in diritto pubblico fra atto politico e atto di alta amministrazione.
Gli atti politici sono quelli elencati nell’art. 31 del T.U. sul Consiglio di Stato.: lo scioglimento delle Camere, la nomina dei Ministri ecc. Fra questi non rientra la nomina e/o la revoca dei vertici delle Forze e Corpi Armati dello Stato.
Le scomposte vicende fanno ritenere che la rimozione del Comandante della Guardia di Finanza è stato considerato un atto politico mentre è e rimane un atto di “alta amministrazione”.
Va da sé che trattandosi di un atto che esprime l’esercizio di un potere amministrativo, al contrario degli atti aventi natura politica, è soggetto ad impugnativa giurisdizionale. Vale a dire ogni sostituzione o rimozione che dir si voglia va fatta sotto la scrupolosa osservanza della famosa legge 241 del 1990. In questa categoria rientrano la nomina dei Capi di Stato Maggiore della Difesa e di Forza Armata. Tanto per rimanere nell’ambito militare.
In sostanza se non si tratta di dimissioni volontarie o per raggiunti i limiti di età, gli atti di alta amministrazione vanno fatti nel rispetto del principio del contraddittorio con specifica motivazione contenente i presupposti giuridici e di fatto secondo le risultanze dell’istruttoria. Tutti sappiamo che un atto che lede, anche solo ipoteticamente, gli interessi di un pubblico dipendente può essere impugnato con il più noto “Ricorso straordinario al Presidente della repubblica”. Nel qual caso il Capo dello Stato sarebbe stato chiamato direttamente in causa e costretto a pronunciarsi.
Ma c’è di più.
Il decreto di rimozione di una carica di vertice della Pubblica Amministrazione si annovera nella categoria degli atti complessi e nel caso specifico viene firmato dal Capo dello Stato e controfirmato dal Presidente del consiglio e da alcuni ministri tra i quali, nel caso specifico, quello della Funzione Pubblica, della Difesa e dell’Economia, oltre che dal Guardasigilli.
Il Presidente della repubblica non può solo prendere atto. E fare per così dire “il notaio”. La sua volontà è decisiva per la scelta. La firma presidenziale in questi casi si inserisce in un efficace controllo di legittimità non solo formale. Ma soprattutto sostanziale.
Soccorre in questo, ove fosse ancora necessario, l’art. 87 della Costituzione che affida al Presidente della repubblica la nomina dei funzionari dello Stato. Fra cui rientrano anche i vertici delle Forze e Corpi Armati dello Stato.
Ad avviso di chi scrive si è trattato di un provvedimento di revoca per motivi disciplinari che richiedeva le garanzie di un procedimento in contraddittorio.
E se vogliamo dirla tutta sia palesa un eccesso di potere ed anche un abuso d’ufficio. Non a caso la Corte dei Conti, in sede di registrazione del decreto, ebbe a chiedere chiarimenti.
Ma non finisce qui.
Il Generale sarebbe dovuto rientrare nei ranghi della propria Forza armata e quindi nell’Esercito. Collocato nella posizione di “a disposizione” dello Stato Maggiore o del Minidifesa. Successivamente collocato in soprannumero (perché esuberante rispetto al numero chiuso) e quindi posto nella posizione di A.R.Q. (Aspettativa per Riduzione di Quadri) sino al compimento del limite di età previsto per il grado rivestito salvo le dimissioni volontarie dell’interessato.
Ma c’è di più. Molto di più.
Al Generale, destituito con irripetibili offensivi aggettivi, fu offerta la prestigiosa carica di consigliere della Corte dei Conti. Un Generale che tutti considerano degno della più alta fiducia per la sua onorabilità di servitore della Patria, viene rimosso dopo che è emerso che non aveva accettato di sottoporsi a un ordine che tendeva a impedire ai vertici della Guardia di Finanza di indagare senza condizionamenti su loschi intrallazzi bancari. E qui non vado oltre.
Dopo che il T.A.R. ha accolto con fragore il ricorso, ha escluso il risarcimento dei danni morali in quanto la vittoria, secondo la Magistratura Amministrativa, bilancerebbe le offese ricevute: la rimozione del Generale della Guardia di Finanza Roberto Speciale, costituisce una grave atto di prevaricazione del Governo ed il Generale Speciale dovrebbe essere reintegrato nell’incarico.
Ma la sentenza del T.A.R., mentre accoglie il ricorso, nulla esprime sul decreto di nomina del successore Gen. Cosimo D’Arrigo.
E qui ci sono diverse correnti di pensiero. Una fra le tante quella di un noto professore di Diritto del Lavoro dell’Università Statale di Milano - già sindacalista FIOM CGIL - pontifica che “il dipendente pubblico non ha diritto di proprietà sul posto di lavoro” e che quindi potrà essere impiegato in un incarico equipollente. Non è così. Non voglio tuttavia entrare nel merito, anche perché si dimentica che gli incarichi equipollenti - a numero chiuso - sono, senza se e senza ma, tutti occupati. Anzi no. Il numero chiuso risulta in soprannumero per un alto ufficiale richiamato (ex Capo di Stato Maggiore della Difesa che affianca il Presidente della repubblica) e non tiene conto che il Generale Speciale è stato collocato in ausiliaria per raggiunti i limiti di età. Limiti di età che se fosse rimasto al Comando della Guardia di Finanza sarebbero stati più lunghi di anni due. Mentre rientrando nei ranghi dell’Esercito anche i limiti di età sono stati “ridimensionati”. Qui il danno patrimoniale.
Il T.A.R. non solo accoglie il ricorso, annulla l’atto impugnato ma gli riconosce le “differenze retributive tra il trattamento economico omnicomprensivo goduto per la carica dalla quale è stato illegittimamente rimosso e quanto successivamente ricevuto ad altro titolo”. Vale a dire che il Generale viene considerato in servizio quale “Comandante Generale” senza soluzione di continuità.
Il prevedibile ricorso che Presidenza del Consiglio, Ministero della Difesa e Ministero dell'Economia, rappresentati dall’Avvocatura dello Stato, e forse, lo stesso Generale D’Arrigo, proporranno al Consiglio di Stato tenderà ad ottenere in prima battuta la sospensiva cautelare del provvedimento e quindi, nel merito, il ribaltamento dello stesso, ovvero tornare alla situazione scattata il primo di giugno scorso, quando Speciale era stato rimosso e sostituito quindi da D’Arrigo. E nel collegio difensivo di Speciale è evidente la consapevolezza di questo quadro. Quello che conta e che viene sottolineato è però il rilievo della sentenza, la sua portata politica: Il TAR - commenta il Professor Filippo Satta, che con il Professor Gianluca Esposito e l’Avvocato Anna Romano, assiste il Generale Speciale - ha fatto una saggia operazione di giustizia: “Il decreto annullato comporta l’automatico reintegro ed è questo aspetto il vero risarcimento danni, proprio perchè a questi livelli di responsabilità non ha senso rientrare nell’incarico per un arco di tempo davvero limitato.”
Il Ministro della Difesa? Bella domanda. Forse in licenza agricola senza assegni.
Si apprende che il Generale Speciale dopo la sentenza e quindi la riassunzione in servizio ha rassegnato le dimissioni per “porre fine, “nell’interesse del Paese, ad una inutile e vergognosa polemica, é l’ultimo atto che, da militare, intendo fare al servizio della Guardia di Finanza e dello Stato, non desiderando più collaborare con il Governo in carica. Non pretendo alcuna gratitudine, poiché credo che, chi opera nello spirito di servizio verso le Istituzioni, non si debba aspettare riconoscimenti, né in alcun modo possa anelarvi.”
Un’ iniziativa che sottolinea, ove fosse ancora necessario, l’impeccabile stile dell’alto Ufficiale e l’elevato senso di responsabilità verso le democratiche Istituzioni.
Iniziativa che dovrebbe essere imitata dai ministri responsabili se avessero senso dello Stato e senso del pudore.
Il Governo finalmente si accorge di una sequenza di irrimediabili errori, accoglie le dimissioni del Generale Speciale e ripropone il decreto di nomina a Comandate Generale della Guardia di Finanza del Generale Cosimo D’Arrigo rinunziando ad impugnare la sentenza del T.A.R.
Appello che avrebbe comportato un elevato rischio di altra soccombenza.
Imprudenza che un Governo di questa portata non può permettersi.